PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 4 ottobre 1986, n. 652, di seguito denominata: «legge n. 652 del 1986», sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il titolo è sostituito dal seguente: «Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, ai soggetti insediati o in alternativa direttamente alla stessa e al comune di Cavallino-Treporti il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, sezione di Burano, località Punta Sabbioni-Cavallino»;

          b) all'articolo 1:

              1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'Amministrazione finanziaria è altresì autorizzata a vendere, a trattativa privata, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni e ai soggetti insediati, i lotti costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, in località Punta Sabbioni, esteso per ettari 79,1669 circa, riportato in catasto ai fogli 36, 53, 56, 57 e 58, sezione di Burano, e delimitato dai seguenti confini: a nord proprietà privata di terzi; ad est proprietà privata di terzi; a sud fascia di pertinenza del demanio marittimo parallela al litorale del mare Adriatico; ad ovest lungo mare San Felice»;

              2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. In alternativa a quanto disposto al comma 1, l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a vendere, a trattativa privata, alla cooperativa terreni demaniali

 

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Punta Sabbioni l'intero compendio di cui al comma 1, secondo periodo, ad esclusione delle aree da cedere a titolo gratuito al comune di Cavallino-Treporti di cui al comma 1 dell'articolo 3»;

          c) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, le parole da: «dall'ufficio tecnico» fino a: «per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia del demanio - filiale di Venezia ed approvati dal direttore della medesima Agenzia»;

              2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Per "suolo coperto da costruzione di non facile sgombero" di cui al comma 2, si intende la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai fabbricati»;

              3) al comma 3, le parole: «del due per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,50 per cento»; e le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di approvazione dei prezzi di vendita»;

              4) al comma 4, dopo le parole: «Amministrazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «concede il frazionamento dei lotti e»; e le parole: «nella misura del dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del tasso ufficiale di sconto»;

              5) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

      «5-bis. Qualora il compendio delimitato dalla planimetria allegata alla presente legge, ad esclusione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 3, venga interamente ceduto alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, il prezzo di vendita del compendio, come determinato ai sensi del presente articolo, è ridotto del 45 per cento.
      5-ter. La cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni può esercitare l'opzione per l'acquisto diretto dell'intero compendio

 

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di cui all'articolo 1, secondo periodo, entro il termine inderogabile di ventiquattro mesi dall'approvazione del prezzo di vendita dell'intero compendio. La cooperativa, all'atto del deposito della domanda irrevocabile dell'esercizio dell'opzione all'acquisto dell'intero compendio, versa in acconto una somma pari al 25 per cento del prezzo di vendita. L'Amministrazione finanziaria può accettare la domanda di acquisto entro il termine massimo di centottanta giorni dal deposito della domanda.
      5-quater. In ipotesi di vendita diretta del compendio di cui all'articolo 1 alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, le imposte di registro, catastali ed ipotecarie sono applicate in misura fissa»;

              6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e parenti in linea retta, nonché, in subordine, dei soggetti insediati sui lotti. In mancanza di tali soggetti, hanno titolo all'acquisto i soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile»;

          d) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) al comma 1, le parole: «comune di Venezia» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Cavallino-Treporti»; e dopo le parole: «servizi sociali» sono aggiunte le seguenti: «, terminal, parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, ambiti di riqualificazione ambientale, ad esclusione dei fabbricati realizzati dagli occupanti»;

              2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Le aree di cui alla presente legge, qualificate come demanio pubblico dello Stato, cessano da tale destinazione e assumono quella di patrimonio disponibile dello Stato».

      2. I soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 652 del 1986, come

 

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sostituito dal comma 1, lettera c), numero 6), del presente articolo, devono risultare insediati sui lotti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il termine inderogabile di ventiquattro mesi, di cui al comma 5-ter dell'articolo 2 della legge n. 652 del 1986, inserito dal comma 1, lettera c), numero 5), del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. La planimetria allegata alla legge n. 652 del 1986 è modificata in conformità a quanto previsto dalla presente legge.