1. Alla legge 4 ottobre 1986, n. 652, di seguito denominata: «legge n. 652 del 1986», sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il titolo è sostituito dal seguente: «Autorizzazione a cedere ai soci della cooperativa agricola fra coltivatori diretti di Treporti, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, ai soggetti insediati o in alternativa direttamente alla stessa e al comune di Cavallino-Treporti il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, sezione di Burano, località Punta Sabbioni-Cavallino»;
b) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'Amministrazione finanziaria è altresì autorizzata a vendere, a trattativa privata, ai soci della cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni e ai soggetti insediati, i lotti costituiti da terreni e fabbricati su di essi insistenti e facenti parte del compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito nel comune di Cavallino-Treporti, in località Punta Sabbioni, esteso per ettari 79,1669 circa, riportato in catasto ai fogli 36, 53, 56, 57 e 58, sezione di Burano, e delimitato dai seguenti confini: a nord proprietà privata di terzi; ad est proprietà privata di terzi; a sud fascia di pertinenza del demanio marittimo parallela al litorale del mare Adriatico; ad ovest lungo mare San Felice»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In alternativa a quanto disposto al comma 1, l'Amministrazione finanziaria è autorizzata a vendere, a trattativa privata, alla cooperativa terreni demaniali
c) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole da: «dall'ufficio tecnico» fino a: «per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Agenzia del demanio - filiale di Venezia ed approvati dal direttore della medesima Agenzia»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per "suolo coperto da costruzione di non facile sgombero" di cui al comma 2, si intende la superficie non superiore al doppio di quella coperta dai fabbricati»;
3) al comma 3, le parole: «del due per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,50 per cento»; e le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di approvazione dei prezzi di vendita»;
4) al comma 4, dopo le parole: «Amministrazione finanziaria» sono inserite le seguenti: «concede il frazionamento dei lotti e»; e le parole: «nella misura del dodici per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura massima del tasso ufficiale di sconto»;
5) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Qualora il compendio delimitato dalla planimetria allegata alla presente legge, ad esclusione delle aree di cui al comma 1 dell'articolo 3, venga interamente ceduto alla cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni, il prezzo di vendita del compendio, come determinato ai sensi del presente articolo, è ridotto del 45 per cento.
5-ter. La cooperativa terreni demaniali Punta Sabbioni può esercitare l'opzione per l'acquisto diretto dell'intero compendio
6) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Le disposizioni dell'articolo 1 e quelle del presente articolo si applicano in favore dei soci assegnatari e dei loro eredi e parenti in linea retta, nonché, in subordine, dei soggetti insediati sui lotti. In mancanza di tali soggetti, hanno titolo all'acquisto i soggetti obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile»;
d) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «comune di Venezia» sono sostituite dalle seguenti: «comune di Cavallino-Treporti»; e dopo le parole: «servizi sociali» sono aggiunte le seguenti: «, terminal, parcheggi e attrezzature di interesse collettivo, ambiti di riqualificazione ambientale, ad esclusione dei fabbricati realizzati dagli occupanti»;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le aree di cui alla presente legge, qualificate come demanio pubblico dello Stato, cessano da tale destinazione e assumono quella di patrimonio disponibile dello Stato».
2. I soggetti di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge n. 652 del 1986, come